Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo SESTO›Capo II
Art. 404
Esecuzione della condanna alla pena di morte.
In vigore dal 21 mag 1941
La condanna alla pena di morte è eseguita a cura dell'Autorità militare e secondo le norme dei regolamenti militari approvati con decreto Reale.
Alla esecuzione intervengono, oltre il rappresentante del pubblico ministero e il cancelliere, anche un ufficiale medico, nonché un cappellano militare o un ministro del culto professato dal condannato, se questi lo richiede.
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