Codice penale militare di pace›Libro TERZO›Titolo OTTAVO
Art. 433
Estradizione dall'estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI.
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