Art. 433 · Estradizione dall'estero.
Codice penale militare di paceLibro TERZOTitolo OTTAVO

Art. 433

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Estradizione dall'estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Se occorre chiedere a uno Stato estero la estradizione di un imputato o di un condannato, per un procedimento di competenza del giudice militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore ne fa richiesta al Ministro della giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. Se trattasi di imputato o condannato militare, il procuratore generale militare del Re Imperatore informa della richiesta fatta il Ministro da cui il militare dipende. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI.
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