Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 3
Legge penale militare di guerra in relazione al tempo.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare di guerra si applica per i reati da essa preveduti, commessi, in tutto o in parte, dal momento della dichiarazione dello stato di guerra fino a quello della sua cessazione.
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