Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 6
Legge penale militare di guerra in relazione alle persone.
In vigore dal 21 mag 1941
La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorchè il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.
Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-6-2