Art. 9
Corpi di spedizione all'estero.
Le tue annotazioni
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Corpi di spedizione all'estero.
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In attesa di una nuova legge organica sulla materia, i corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate sono soggetti alla legge penale militare di guerra, anche se ci si trova in tempo di pace. Questa disciplina si applica dal momento dell'attraversamento dei confini, dell'imbarco su navi o aeromobili, oppure dalla comunicazione di destinazione per i relativi equipaggi. La stessa legge si estende anche al personale militare di comando, controllo e supporto che rimane in Italia o in altri Paesi, a partire dalla comunicazione del loro incarico. Per questo personale di supporto o comando, l'applicazione è limitata ai fatti connessi alle operazioni all'estero e commessi a causa o in occasione del servizio.
La norma stabilisce l'applicazione della legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione impegnati in operazioni armate all'estero, anche in tempo di pace, estendendola al relativo personale di supporto e comando.
Si applica ai componenti dei corpi di spedizione all'estero per operazioni militari armate, ai relativi equipaggi di navi o aeromobili, nonché al personale militare di comando, controllo e supporto.
Un reparto militare viene imbarcato su una nave per partecipare a un'operazione militare armata all'estero. Dal momento in cui sale a bordo, il personale del reparto e l'equipaggio della nave diventano soggetti alla legge penale militare di guerra anche se lo Stato è formalmente in tempo di pace. La medesima disciplina si applica anche a un militare rimasto nella base in Italia con compiti di supporto e controllo dell'operazione, per i fatti legati a tale servizio.
Sottomissione alla legge penale militare di guerra per i fatti commessi a causa o in occasione del servizio legati alle operazioni all'estero.
L'articolo 9 del Codice penale militare di guerra è stato modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a, della Legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.