Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 11

Mobilitazione delle forze armate dello Stato.

In vigore dal 21 mag 1941
La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-11-2

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