Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 11
449 / 738Mobilitazione delle forze armate dello Stato.
In vigore dal 21 mag 1941
La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate, l'applicazione della legge penale militare di guerra.
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