Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo PRIMO
Art. 14
Persone estranee alle forze armate dello Stato.
In vigore dal 21 mag 1941
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-14-2