Art. 14 · Persone estranee alle forze armate dello Stato.
Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo PRIMO

Art. 14

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Persone estranee alle forze armate dello Stato.

In vigore dal 21 mag 1941
Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli .
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