Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo SECONDO
Art. 17
Comandante supremo.
In vigore dal 3 feb 2002
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.
COMMA ABROGATO DALLA L. 31 GENNAIO 2002, N. 6.
Agli effetti della legge penale militare, è comandante supremo chi è investito del comando di tutte le forze operanti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-17-2