Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 33
Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti.
In vigore dal 21 mag 1941
Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione è stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-33-2