Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 26
Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.
In vigore dal 25 ott 1994
Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente:
1° alla pena di morte con degradazione e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni; 38a
2° alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni; 38a
3° le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-26-2