Codice penale militare di guerra›Libro PRIMO›Titolo TERZO
Art. 24
Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.
In vigore dal 21 mag 1941
Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio.
Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-24-2