Codice penale militare di guerraLibro PRIMOTitolo TERZO

Art. 24

Prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano.

In vigore dal 21 mag 1941
Anche dopo la cessazione dello stato di guerra, i prigionieri di guerra in potere o in custodia dello Stato italiano sono soggetti alla legge penale militare di guerra per i reati da questa preveduti, fino al momento dell'avvenuto rimpatrio. Per quanto concerne la condizione dei prigionieri di guerra, che alla data della cessazione dello stato di guerra si trovino sottoposti a procedimento penale, ovvero in espiazione di pena, si applicano le convenzioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-24-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo