Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 29

Pene detentive.

In vigore dal 21 mag 1941
Salva la disposizione dell', è differita la esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati. Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, può, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, ordinare che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente. Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-29-2

In sintesi

La norma stabilisce che l'esecuzione delle pene detentive fino a dieci anni è rinviata se inflitte a militari appartenenti o destinati a reparti mobilitati, a prescindere dal reato e dal tipo di giudice. Inoltre, il Ministro competente o il comandante supremo, previo parere del procuratore generale militare del Re Imperatore, ha la facoltà di ordinare il rinvio delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, anche in assenza dei requisiti ordinari. Infine, in presenza dello stato di guerra, tale differimento può essere applicato anche alle pene derivanti da eventuali condanne successive.

Perché esiste questa norma

La norma mira a posticipare l'esecuzione delle sanzioni detentive per il personale militare mobilitato o in tempo di guerra, al fine di garantire la disponibilità delle forze armate per le esigenze operative.

A chi si applica

Si applica ai militari condannati a pene detentive che appartengono o vengono destinati a reparti mobilitati, nonché ai militari dipendenti dal Ministro competente o dal comandante supremo.

Esempio pratico

Un militare assegnato a un reparto mobilitato viene condannato da un giudice a una pena di quattro anni di reclusione per un reato commesso in precedenza. In base a questa disposizione, l'inizio dell'espiazione della pena detentiva viene differito per consentirgli di restare a disposizione del reparto.

Adempimenti e conseguenze

È previsto l'obbligo di sentire il procuratore generale militare del Re Imperatore prima che il Ministro o il comandante supremo ordinino il differimento delle pene detentive temporanee al di fuori delle condizioni ordinarie.

Domande frequenti

Qual è il limite di durata della pena per il differimento automatico nei reparti mobilitati?Il differimento automatico si applica alle pene detentive di durata non superiore a dieci anni, inflitte da qualunque giudice e per qualsiasi reato.
Chi può ordinare il differimento per pene temporanee di durata superiore a dieci anni?Può ordinarlo il Ministro da cui dipende il militare o il comandante supremo, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore.
Cosa accade se un militare riceve una nuova condanna durante lo stato di guerra?Durante lo stato di guerra, il differimento già concesso non impedisce di differire anche l'esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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