Art. 29
Pene detentive.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-29-2
Pene detentive.
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La norma stabilisce che l'esecuzione delle pene detentive fino a dieci anni è rinviata se inflitte a militari appartenenti o destinati a reparti mobilitati, a prescindere dal reato e dal tipo di giudice. Inoltre, il Ministro competente o il comandante supremo, previo parere del procuratore generale militare del Re Imperatore, ha la facoltà di ordinare il rinvio delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, anche in assenza dei requisiti ordinari. Infine, in presenza dello stato di guerra, tale differimento può essere applicato anche alle pene derivanti da eventuali condanne successive.
La norma mira a posticipare l'esecuzione delle sanzioni detentive per il personale militare mobilitato o in tempo di guerra, al fine di garantire la disponibilità delle forze armate per le esigenze operative.
Si applica ai militari condannati a pene detentive che appartengono o vengono destinati a reparti mobilitati, nonché ai militari dipendenti dal Ministro competente o dal comandante supremo.
Un militare assegnato a un reparto mobilitato viene condannato da un giudice a una pena di quattro anni di reclusione per un reato commesso in precedenza. In base a questa disposizione, l'inizio dell'espiazione della pena detentiva viene differito per consentirgli di restare a disposizione del reparto.
È previsto l'obbligo di sentire il procuratore generale militare del Re Imperatore prima che il Ministro o il comandante supremo ordinino il differimento delle pene detentive temporanee al di fuori delle condizioni ordinarie.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.