Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 32
Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.
In vigore dal 21 mag 1941
Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:
1° se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che la inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;
2° se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.
Storico versioni
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