Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 36
Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena.
In vigore dal 21 mag 1941
Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione è stata differita a norma degli articoli precedenti, e ha effetto altresì l'incapacità di appartenere alle forze armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-36-2