Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo TERZO
Art. 39
Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-39-2