Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo QUARTO
Art. 44
Incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso di incapacità derivanti da decisioni di proscioglimento, i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell' sono dispensati dalla osservanza del termine stabilito dalla legge agli effetti della estinzione delle incapacità medesime.
Per i militari che si trovano nelle condizioni indicate nell', il termine stesso è ridotto alla metà.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-44-2