Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo QUARTO
Art. 42
Promozione per merito di guerra o ricompensa al valore.
In vigore dal 21 mag 1941
I militari, che, per atti di valore personale compiuti in fatti d'armi o in servizi di guerra, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, possono ottenere la riabilitazione, anche se non sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge penale comune.
Se i militari stessi hanno conseguito più promozioni per merito di guerra o più ricompense al valore, non si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell' del codice penale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-42-2