Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo TERZO
Art. 38
Effetto derivante dalla condotta del condannato.
In vigore dal 21 mag 1941
Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli , non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto.
In tal caso, non ha luogo la esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-38-2