Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo TERZO

Art. 40

Effetto derivante dal compimento di atti di valore.

In vigore dal 21 mag 1941
Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli , abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-40-2

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