Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo TERZO
Art. 40
477 / 738Effetto derivante dal compimento di atti di valore.
In vigore dal 21 mag 1941
Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli , abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'.
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