Art. 40 · Effetto derivante dal compimento di atti di valore.
Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo TERZO

Art. 40

477 / 738

Effetto derivante dal compimento di atti di valore.

In vigore dal 21 mag 1941
Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli , abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-40-2