Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 35

Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.

In vigore dal 21 mag 1941
Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-35-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo