Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 35
Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-35-2