Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 35
468 / 738Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il periodo, durante il quale la esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti della estinzione della pena stessa per decorso del tempo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-35-2