Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 30
Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita la esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-30-2