Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 34

Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare del Re Imperatore, può disporre che sia differita la esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata. La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-34-2

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