Codice penale militare di guerraLibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 37

Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.

In vigore dal 21 mag 1941
Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene. Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-37-2

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