Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 37
470 / 738Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.
In vigore dal 21 mag 1941
Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.
Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-37-2