Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo QUARTO
Art. 45
Invalidi di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Le disposizioni degli , concernenti i militari che hanno conseguito una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, si applicano altresì ai militari, che abbiano adempiuto con fedeltà e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra e siano stati dichiarati invalidi, con diritto a pensione privilegiata di guerra, per una delle lesioni o infermità indicate nella legge sulle pensioni di guerra.
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