Codice penale militare di guerra›Libro SECONDO›Titolo QUARTO
Art. 46
Esclusione dalla riabilitazione di guerra.
In vigore dal 21 mag 1941
Sono esclusi dalla riabilitazione di guerra i militari condannati per alcuno dei reati di tradimento, spionaggio, abbandono di posto in presenza del nemico, diserzione, mutilazione volontaria o infermità procurata per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commessi durante lo stato di guerra.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-46-2