Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 48
Attentato od offesa al luogotenente generale del Re Imperatore.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che commette alcuno dei delitti di attentato od offesa contro il luogotenente generale del Re Imperatore, durante la luogotenenza e lo stato di guerra, è punito secondo le norme seguenti:
1° con la morte con degradazione, nel caso di attentato alla vita, alla incolumità o alla libertà personale; 38a
2° con la reclusione da cinque a dieci anni, in ogni altro caso di offesa alla libertà; e con la reclusione militare da quattro a dieci anni nel caso di offesa all'onore o al prestigio.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-48-2