Art. 52
Nocumento alle operazioni militari.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-52-2
Nocumento alle operazioni militari.
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L'articolo punisce il militare che ostacola o impedisce lo svolgimento di attività collegate alla preparazione o alla difesa militare. La punibilità scatta nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo precedente. Per l'applicazione della pena è necessario che dalla condotta sia derivato un effettivo danno (nocumento) alle operazioni di guerra dello Stato italiano. La conseguenza prevista per questo comportamento è una pena detentiva molto severa.
La norma mira a proteggere l'efficacia delle operazioni belliche dello Stato italiano, punendo le condotte che ne compromettono la preparazione o la difesa.
La norma si applica esclusivamente a chi riveste la qualifica di militare.
Un militare blocca deliberatamente il trasporto di rifornimenti essenziali destinati alla difesa durante un conflitto. A causa di questo ritardo, le operazioni belliche dello Stato italiano subiscono un grave danno operativo. Il militare risponde quindi di nocumento alle operazioni militari con la pena della reclusione.
Reclusione non inferiore a dieci anni se dal fatto deriva nocumento alle operazioni di guerra dello Stato italiano.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.