Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 49

Reati contro il comandante supremo.

In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del comandante supremo, è punito con la morte con degradazione. 38a In ogni altro caso di offesa, si applicano le pene stabilite per il reato d'insubordinazione dal codice penale militare di pace, aumentata la pena detentiva temporanea dalla metà a due terzi.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-49-2

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