In sintesi
La disposizione punisce il comportamento del militare che lascia la propria unità o il proprio mezzo per andare a combattere contro lo Stato italiano. L'abbandono può riguardare il corpo di appartenenza, una nave o un aeromobile militare. Per la configurazione del reato è necessario che l'allontanamento sia finalizzato specificamente a intraprendere azioni belliche ostili verso lo Stato. La pena originariamente prevista dal testo per tale condotta è la morte con degradazione.
Perché esiste questa norma
La norma mira a tutelare la sicurezza dello Stato e la fedeltà delle forze armate, punendo severamente il militare che diserti con lo scopo di unirsi alle forze nemiche.
A chi si applica
La norma si applica esclusivamente ai militari che abbandonano il proprio corpo, nave o aeromobile con l'intenzione di combattere contro lo Stato.
Esempio pratico
Un militare in servizio a bordo di una nave decide di fuggire per unirsi a formazioni armate ostili allo Stato italiano e combattere contro di esso. Venendo scoperto mentre abbandona l'imbarcazione con questo scopo, il soggetto incorre nella violazione punita da questo articolo.
Adempimenti e conseguenze
È prevista la punizione con la pena di morte con degradazione per il militare che commette il fatto.
Cosa è cambiato
L'articolo 50 del Codice penale militare di guerra è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, della Legge 13 ottobre 1994, n. 589.
Domande frequenti
Quali luoghi o mezzi non devono essere abbandonati secondo la norma?Il testo specifica espressamente l'abbandono del corpo militare, della nave o dell'aeromobile.
Quale scopo deve avere l'allontanamento per integrare questo reato?L'abbandono deve essere compiuto specificamente per combattere contro lo Stato.
Quale sanzione viene indicata nel testo della disposizione?Il testo della norma stabilisce la pena di morte con degradazione.
Termini chiave
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.