Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 55
Agevolazione colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare che, per colpa, ha reso possibile, o soltanto agevolato la esecuzione del reato preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, è punito, se dal fatto può derivare danno alla situazione politica o militare dello Stato italiano, con la reclusione militare da tre a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-55-2