Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 60
Militare che si introduce travestito in luoghi d'interesse militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che si introduce travestito in alcuno dei luoghi indicati nel primo comma dell'articolo precedente, è punito con l'ergastolo.
Se il colpevole prova che il suo travestimento aveva uno scopo diverso da quello di favorire il nemico, la pena è della reclusione militare da uno a quattro anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-60-2