Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 58
Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.
In vigore dal 21 mag 1941
Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
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