Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo I

Art. 58

Aiuto al nemico nei suoi disegni politici.

In vigore dal 21 mag 1941
Nei luoghi del territorio dello Stato invasi od occupati dal nemico, chiunque favorisce i disegni politici del nemico sul territorio invaso od occupato, ovvero commette un fatto diretto a menomare la fedeltà dei cittadini verso lo Stato italiano, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-58-2

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