Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 59
Spionaggio militare.
In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la morte con degradazione il militare, che, per favorire il nemico, si procura o tenta di procurarsi documenti, oggetti o notizie, che possono compromettere la sicurezza di una piazza, di un forte o posto militare, di una nave militare o da trasporto, di un aeromobile militare o da trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, o comunque delle forze armate dello Stato; anche senza essersi introdotto nei luoghi suindicati. 38a
La stessa pena si applica al militare, che, per procurarsi documenti, oggetti o notizie in favore del nemico, si introduce in alcuno dei luoghi indicati nel comma precedente.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-59-2