Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 64
Esibizione, pubblicazione, vendita o distribuzione di cose militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorità militare, esibisce, espone, pubblica, vende o distribuisce fotografie, disegni, modelli o schizzi di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, ovvero delle posizioni delle forze armate dello Stato italiano o di uno Stato alleato, è punito, se dal fatto può derivare il nocumento enunciato nel primo comma dell', con la reclusione militare da uno a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-64-2