Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 68
Rivelazione di segreti militari, senza il fine di favorire il nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, comunica o, comunque, rivela documenti, oggetti o notizie, concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione militare non inferiore a dieci anni.
Se il colpevole era, per ragione di ufficio o di servizio, in possesso dei documenti o degli oggetti o a cognizione delle notizie, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-68-2