Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 70
Istigazione od offerta per commettere spionaggio o rivelazione di segreti militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli , ovvero si offre per commetterlo, è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.
Se l'istigazione o l'offerta si riferisce al reato preveduto dall', la pena è della reclusione da cinque a quindici anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-70-2