Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 75

Diffusione di particolari notizie d'interesse militare.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell', pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti: 1° il numero dei feriti, morti o prigionieri; 2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari; 3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree; 4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-75-2

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