Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 75
Diffusione di particolari notizie d'interesse militare.
In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da due a sei anni chiunque, fuori del caso indicato nell', pubblica, mediante la stampa o altro mezzo di diffusione, notizie non comunicate o non autorizzate dal Governo o dai comandi militari, e concernenti:
1° il numero dei feriti, morti o prigionieri;
2° le nomine o i mutamenti nei comandi militari;
3° le previsioni sulle operazioni militari terrestri, marittime o aeree;
4° gli avvenimenti, che abbiano relazione con le operazioni militari, o con la condotta della guerra in generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-75-2