Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 78

Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli , è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-78-2

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