Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 78
Comunicazione di notizie mediante corrispondenza.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, nei luoghi in stato di guerra, spedisce corrispondenze per qualsiasi destinazione, contenenti alcuna delle notizie indicate negli , è punito, per ciò solo, indipendentemente dall'avvenuta consegna al destinatario, con la reclusione militare fino a un anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-78-2