Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 77

Divulgazione di notizie false sull'ordine pubblico o su altre cose di pubblico interesse.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dall' del codice penale, chiunque diffonde o comunica, sull'ordine pubblico, sulla economia nazionale o su altre cose di pubblico interesse, notizie non conformi a verità, che possono turbare la pubblica tranquillità o altrimenti danneggiare pubblici interessi, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni, se il fatto è commesso con il fine di nuocere alla pubblica tranquillità o ai pubblici interessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-77-2

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