Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo III
Art. 74
Agevolazione colposa.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, essendo, per ragione di ufficio o di servizio, a cognizione delle notizie indicate nell', ha reso possibile o soltanto agevolato, per colpa, la esecuzione del reato ivi preveduto, è punito con la reclusione militare da sei mesi a cinque anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-74-2