Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo II

Art. 69

Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.

In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-69-2

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