Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 69
Militare che ottiene le notizie indicate nell'articolo precedente.
In vigore dal 21 mag 1941
Le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche al militare, che ottiene le notizie o la consegna degli oggetti o documenti in esso indicati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-69-2