Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo SECONDO›Capo II
Art. 67
Procacciamento di notizie segrete, senza il fine di favorire il nemico.
In vigore dal 25 ott 1994
Il militare, che, senza il fine di favorire il nemico, si procura, senza l'autorizzazione dell'Autorità competente, notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-67-2