Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 72

Procacciamento di notizie riservate.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dall', chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-72-2

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