Art. 72 · Procacciamento di notizie riservate.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo SECONDOCapo III

Art. 72

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Procacciamento di notizie riservate.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dall', chiunque si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare, la dislocazione o i movimenti delle forze armate, il loro stato sanitario, la disciplina o le operazioni militari, e ogni altra notizia che, non essendo segreta, ha tuttavia carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'Autorità competente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.
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